Oggetto di concessione dell’incentivo occupazionale saranno i contratti di assunzione stipulati dal 01/04/2023, sia a tempo determinato con una durata non inferiore a tre mesi che a tempo indeterminato, in coerenza con il CCNL di riferimento applicabile al fine di contrastare da un lato il lavoro nero e dall’altro incentivare l’applicazione di remunerazioni adeguate nonché prolungare la durata media dei contratti stagionali nel periodo estivo e invernale.
Destinatari
Lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità che dichiarano, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Beneficiari
Lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità che dichiarano, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Contributo concedibile
Le spese ammissibili sono i costi salariali riconducibili alle assunzioni effettuate a far data dal 01/04/2023.
Gli aiuti sono concessi, in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 32 e 33 del Reg. 651/2014:
1. nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati: l’importo concedibile è pari al 50% dei costi ammissibili;
2. nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità: l’importo concedibile è pari al 75% dei costi ammissibili.
L’incentivo all’occupazione concedibile non eccede l’importo massimo di € 20.000,00 per impresa.
Erogazione del contributo
1. un importo pari al 40% esclusivamente a titolo di anticipazione a seguito di produzione della richiesta di erogazione da parte del Beneficiario corredata da apposita fideiussione/polizza assicurativa.
2. Il saldo pari al 60% dell’importo dell’aiuto concesso a seguito della richiesta di erogazione da parte del Beneficiario.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici.











